1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute:
a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) sette rappresentanti designati di intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.